STUDIO DUCOLI

DOTTORI COMMERCIALISTI

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La programmazione fiscale per il triennio 2006–2008

e il concordato per gli anni 2003 e 2004

 

 

 

 

 

 

 

Premessa:

Entro il 16 Ottobre 2006 tutti i soggetti titolari di partita iva e soggetti a studi di settore e parametri dovranno valutare la convenienza di accettare o meno le proposte che verranno loro formulate dall’Amministrazione finanziaria sulla base di quanto introdotto dalla L.266/2005 (Finanziaria 2006) in tema di programmazione fiscale per gli anni 2006-2008 e condono per gli anni 2003 e 2004.

2 la PROGRAMMAZIONE FISCALE PER IL TRIENNIO 2006–2008

1.1 l’Ambito soggettivo

Possono accedere alla programmazione fiscale:

i titolari di reddito d’impresa (comprese le società in liquidazione) o di lavoro autonomo, sia in forma individuale che associata;

ai quali si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo d’imposta in corso all’1.1.2004.

La norma prevede altresì una serie di esclusioni in situazioni particolari in cui non è possibile stimare il reddito d’impresa o di lavoro autonomo oggetto dell’accordo.

2.2 La formulazione della proposta e il procedimento per l’adesione

Il procedimento per l’adesione alla programmazione fiscale può essere sintetizzato nelle seguenti fasi:

predisposizione della proposta da parte degli Uffici;

invio di una comunicazione ai contribuenti;

eventuale contraddittorio tra le parti per ridefinire la proposta;

accettazione della proposta da parte del contribuente entro il 16.10.2006.

Le note metodologiche per la formulazione della proposta individuale saranno approvate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

La proposta individua il reddito d’impresa o di lavoro autonomo che il contribuente si impegna a dichiarare per il triennio in cui ha efficacia l’accordo, con esclusione delle componenti di carattere straordinario. In caso di non correttezza dei dati contabili e strutturali contenuti nella proposta di programmazione fiscale, è possibile attivare il contraddittorio con l’Ufficio.

L’accettazione della proposta deve essere comunicata dai contribuenti entro il 16.10.2006.

Anche in caso di accettazione della proposta dell’Ufficio si devono comunque dichiarare ricavi o compensi congrui in base agli studi di settore o ai parametri.

2.3 Gli effetti dell’accettazione della proposta di programmazione fiscale

La programmazione fiscale prevede i seguenti benefici:

inibizione dei poteri di accertamento sulla base delle scritture contabili, ai fini delle imposte sui redditi (accertamento analitico, analitico-induttivo e induttivo) e ai fini IVA (accertamento analitico-induttivo e induttivo);

riduzione di 4 punti percentuali delle aliquote IRPEF   e IRES sul reddito che eccede quello concordato;

esclusione dell’IRAP sul reddito che eccede quello concordato;

riduzione dei contributi previdenziali sul reddito che eccede quello concordato, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi, mentre per quanto riguarda i Professionisti i singoli Enti di previdenza hanno piena autonomia circa la decisione di assoggettamento a contribuzione dei maggiori redditi;

possibilità di definire i periodi d’imposta in corso al 31.12.2003 e al 31.12.2004, aderendo al relativo concordato.

Sull’ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli derivanti dalle scritture contabili, l’IVA è applicata in base all’aliquota media delle operazioni effettuate nell’anno.

Per i periodi d’imposta oggetto di programmazione fiscale il contribuente è tenuto ad assolvere ordinariamente tutti gli obblighi in materia di IVA. 

2.4 Il Mancato rispetto degli importi programmati

Nel caso in cui il contribuente non dichiari il reddito indicato nella proposta, l’Ufficio procede ad accertamento parziale:

in ragione del reddito oggetto della programmazione fiscale;

per l’IVA, in ragione del volume d’affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della programmazione stessa.

2.5 la Decadenza dagli effetti della programmazione fiscale

L’inibizione dei poteri di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, nonché la riduzione delle imposte e dei contributi, non operano qualora:

il reddito dichiarato differisca da quello effettivamente conseguito;

non siano adempiuti gli obblighi sostanziali previsti dal DPR 633/72 e dalle altre disposizioni in materia di IVA;

il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi;

siano state constatate condotte che integrano reati tributari;

emergano dati ed elementi difformi da quelli considerati all’atto della formulazione della proposta al contribuente.

2.6 Decorrenza

Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze verranno individuate le singole categorie di contribuenti nei confronti delle quali si applicherà progressivamente, nel corso del triennio, la programmazione fiscale.

L’istituto, quindi, pur se operativo in linea di principio dal periodo d’imposta in corso all’1.1.2006, avrà un’applicazione “scaglionata” nel tempo, riguardando le sole categorie imprenditoriali e professionali man mano individuate dai provvedimenti attuativi

3 IL CONCORDATO PER GLI ANNI 2004 E 2004

 

Solo i contribuenti che si avvarranno della programmazione fiscale per il triennio 2006–2008 potranno procedere alla definizione dei periodi d’imposta 2003 e 2004 aderendo al concordato.

A tal fine, l’Agenzia delle Entrate formula una proposta di adeguamento dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo e dell’IRAP sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall’Anagrafe tributaria.

3.1 L’ambito soggettivo

Possono accedere al concordato per il 2003 e il 2004 i contribuenti destinatari delle proposte di programmazione fiscale per il triennio 2006–2008

3.2 la formulazione della proposta e il procedimento per l’adesione

Il procedimento di adesione al concordato è analogo a quello della programmazione fiscale triennale e può essere sintetizzato nelle seguenti fasi:

predisposizione della proposta di adeguamento da parte degli Uffici;

invio della proposta ai contribuenti;

accettazione della proposta da parte del contribuente e versamento delle somme dovute per il concordato.

Con la proposta di concordato l’Agenzia delle Entrate richiede al contribuente un adeguamento dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo e della base imponibile IRAP relativi al 2003 e al 2004, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati con i criteri sopra richiamati.

Sui maggiori redditi d’impresa o di lavoro autonomo risultanti dalla proposta di concordato si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP:

del 28%, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale;

del 23%, per gli altri soggetti.

Non si applicano sanzioni e interessi.

Per ciascun periodo d’imposta (2003 e 2004), gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a:

3.000,00 euro, per le società di capitali;

1.500,00 euro, per gli altri soggetti.

3.3 L’accettazione della proposta di concordato

L’accettazione della proposta di concordato comporta il pagamento dell’IVA determinata applicando all’ammontare dei maggiori ricavi o compensi risultanti nella proposta l’aliquota media derivante dal rapporto tra:

l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili

e il volume di affari dichiarato,

tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette ad imposta o soggette a regimi speciali.

L’adesione al concordato si perfeziona con il versamento, entro il 16.10.2006, degli importi risultanti dalla proposta inviata dall’Agenzia delle Entrate.

3.4 Gli effetti dell’accettazione della proposta di concordato

Il perfezionamento del concordato:

limita i poteri di accertamento degli Uffici per gli anni oggetto di definizione, ma non esclude del tutto l’ulteriore azione accertatrice qualora l’Ufficio venga a conoscenza di “nuovi elementi” che consentano di accertare:

-                                      un maggior reddito superiore al 50% del reddito definito;

-                                      comunque non inferiore a 74.468,53 euro;

esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle perdite risultanti dalla dichiarazione;

esclude il riporto al periodo d’imposta successivo e il rimborso del credito IVA risultante dalle dichiarazioni relative al 2003 e al 2004.

 

 

IN CONCLUSIONE: la possibilità di aderire al concordato per il 2003 e 2004 è concessa solo a chi avrà aderito alla Programmazione Fiscale per il 2006/2008. Tutto l’impianto della nuova normativa è estremamente complesso e solo l’effettivo esame delle proposte di programmazione che arriveranno ai Contribuenti potrà consentire di fare delle valutazioni.

La previsione è che intorno a Maggio/Giugno ogni Contribuente interessato riceva o la proposta o un Codice PIN che servirà per entrare in Internet, nel Sito dell’Agenzia delle Entrate, per “scaricare” e visionare la proposta. Quindi sappiate che riceverete una busta del Ministero delle Finanze o dell’Agenzia delle Entrate contenente tali comunicazioni che, se interessati, dovrete immediatamente portare in Studio.

 

Restiamo a completa disposizione per ogni necessità o chiarimento.

Cordiali saluti.

Breno, 06/02/2006.

 

Firmato  Studio Ducoli