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STUDIO DUCOLI
DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI
CONTABILI
"Cerchiamo di risolvere i problemi dei nostri Clienti, spesso ci riusciamo..."
Dott.Giacomo Ducoli
Dott.Pietro Morandini
Dott.Maria Caterina Morandini
Via
Aldo Moro n.5 - 25043 Breno (Bs) - Telefono
0364/21265-320487
Internet Email:
Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Gennaio 2023
.
Il
nostro numero di fax è: 0364 240083
.
Il nostro Studio sarà chiuso per le festività natalizie e di
fine anno
a partire dal 24 Dicembre 2022,
con riapertura Lunedì 9 Gennaio 2023
I NOSTRI MIGLIORI AUGURI!!!
.
NELL'ATTUALE FASE DI CHIUSURA LEGATA ALL'EMERGENZA SANITARIA,
VI CONFERMIAMO CHE
RICEVIAMO SOLO SU APPUNTAMENTO
con obbligo di mascherina FFP2
Per i Colleghi
Chiusura del Triennio Formativo
Si
ricorda che il 31 dicembre p.v. scadrà il triennio di riferimento per l’assolvimento
dell’obbligo formativo sia degli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili sia degli iscritti nel Registro dei revisori legali.
L’assolvimento
dell’obbligo formativo dei Commercialisti e degli Esperti Contabili relativo al
triennio 2020-2022, è assolto al raggiungimento di 90 crediti a prescindere
dall’anno di conseguimento dei crediti formativi (30 crediti nel caso in cui
l’Iscritto abbia compiuto o compia i 65 anni di età nel corso del triennio
medesimo). Eccezionalmente per il triennio in corso è dunque venuto meno
l’obbligo per gli iscritti di conseguire almeno 20 crediti l’anno (ovvero
almeno 7 crediti l’anno per gli Iscritti che abbiano compiuto o compiano i 65
anni di età nel corso del triennio). Conseguentemente l’obbligo formativo
triennale si intende assolto anche dagli iscritti che abbiano acquisito, per
ipotesi, 90 crediti tutti nel corso dell’anno 2020. Resta fermo l’obbligo per
gli iscritti di conseguire nel triennio almeno 9 crediti (dei 90) cosiddetti “obbligatori”
(cioè relativi ad attività formative aventi ad oggetto ordinamento,
deontologia, organizzazione dello studio professionale, normativa
antiriciclaggio o tecniche di mediazione).
Diversamente,
in relazione al conseguimento dei crediti formativi utili all’assolvimento
dell’obbligo di aggiornamento professionale dei revisori legali, il MEF ha
chiarito che il differimento dei termini relativi alle singole annualità non
comporta l'abrogazione del principio di annualità. Pertanto, gli obblighi
relativi a un anno del triennio formativo (ad es. 2021) possono essere
recuperati negli anni successivi del medesimo triennio (ad es. 2022) ma non
possono essere maturati in anticipo, cioè in un anno precedente dello stesso
triennio (ad es. 2020).
Per i Clienti
3/1/2023
.
LIMITAZIONI ALL'USO DEI CONTANTI
Dopo l'approvazione della
Legge di Bilancio 2023,
a decorrere dal 1° gennaio 2023
il limite
all’utilizzo dei contanti
viene aumentato
sino ad Euro 4.999,99
A breve inizieremo le pratiche per
la comunicazione al Registro Imprese (presso la CCIAA) dei “Titolari Effettivi”
ai fini delle norme antiriciclaggio
SIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE
PER OGNI
NECESSITA' O RICHIESTA DI CHIARIMENTO
IN RELAZIONE
ALL’EVOLUZIONE DELLE NORME IN MATERIA EDILIZIA (Bonus, Ecobonus, Superbonus)
NON ESITATE A CONTATTARCI!
Per urgenze/emergenze potete inoltre inviare una mail a
giacomo.ducoli@studioducoli.it
piero.morandini@studioducoli.it
Grazie della collaborazione
.
Informativa
Studio Ducoli del 16 9 2022
.
3/8/2022
Il decreto
“Semplificazioni” è legge: approvate le novità su bonus edilizi, crisi
d’impresa e verifiche fiscali
Contattateci per approfondimenti
.
23/6/2022
.
Aiuti di Stato Covid:
slitta al 30 novembre2022
l’invio dell’autodichiarazione
Contattateci per le relative informazioni
.
EMERGENZA
CORONAVIRUS
.
25/3/2022
.
La
rivalutazione di terreni e partecipazioni non quotate
L’agevolazione consistente nella rivalutazione di terreni e
partecipazioni non quotate è stata introdotta diversi anni fa e poi riproposta
negli anni successivi con modalità pressoché simili.
Il “Decreto Energia” (art. 29 del D.L. 1° marzo 2022, n. 17) ha recentemente
previsto la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle
partecipazioni sociali non quotate e di terreni edificabili e con destinazione
agricola che siano posseduti alla data del 1° gennaio 2022.
ATTENZIONE: I terreni e le partecipazioni devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2022. |
Iter
operativo
Per rideterminare il costo o valore di acquisto dei terreni e/o
quello delle partecipazioni, entro il 15
giugno 2022, occorre far redigere ad un professionista abilitato una
perizia di stima e versare una imposta sostitutiva.
Versamento dell’imposta
Il versamento dell’imposta sostitutiva è fondamentale
affinché il valore di perizia sia riconosciuto quale nuovo costo o valore
fiscale da assumere ai fini del computo della plusvalenza.
L’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi è liquidata
assumendo quale base imponibile il valore del terreno e/o della
partecipazione risultante dalla perizia asseverata di stima. Su tale valore va applicata l’aliquota del 14% per tutti i beni rivalutabili.
Il versamento dell’imposta sostitutiva può avvenire:
Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da
versare contestualmente a ciascuna rata.
Lo
Studio resta a disposizione per le valutazioni di convenienza.
.
23/2/2022
.
LIMITAZIONI ALL'USO DEI CONTANTI
Dopo l'approvazione del
Decreto Milleproroghe, a decorrere dal 1° gennaio 2022,
il limite
all’utilizzo dei contanti
rimane a euro 1.999,95
sino a nuova disposizione
.
2/3/2022
.
Invio telematico della
Certificazione Unica (CU2022)
Entro mercoledì
16 marzo 2022, i sostituti d’imposta devono consegnare ai percipienti e
trasmettere in via telematica all’Agenzia Entrate le CU2022 per redditi di
lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo,
provvigioni e redditi diversi corrisposti nell'anno 2021. La data per la
trasmissione e la consegna è stata unificata.
È prevista
una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o
tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se
l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.
Si ricorda che
anche quest’anno la trasmissione delle Certificazioni Uniche dei redditi esclusi
dal modello 730 potrà essere effettuata entro il termine di presentazione dei
quadri riepilogativi del modello 770 (ST, SV, SX, SY) e quindi entro il 31
ottobre 2022.
TASSA VIDIMAZIONI
Al 16 marzo la
tassa di vidimazione 2022 dei libri sociali
Entro
il 16 marzo:
devono
provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla
vidimazione dei libri sociali.
La
misura della tassa, anche per il 2022, sarà di:
.
3/2/2022
Decreto “Sostegni-ter”: previsti nuovi aiuti per i settori
più colpiti dalla crisi
D.L. 27 gennaio 2022, n. 4
Il
27 gennaio 2022 è entrato in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il decreto “Sostegni-ter”
(D.L. 27 gennaio 2022, n. 4), che, tra le varie disposizioni, prevede ulteriori
misure fiscali e aiuti per i settori che sono stati chiusi a seguito della
pandemia o ne sono stati fortemente danneggiati. I settori interessati
sono, in particolare:
È stato inoltre istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico il “Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio”, con una dotazione di 200 milioni per il 2022. Attraverso tale fondo saranno riconosciuti contributi a fondo perduto alle imprese che hanno subìto una riduzione del fatturato nel 2021 nei termini indicati dall’art. 2 del D.L. n. 4/2022 e svolgono in via prevalente le attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici ATECO: 47.19, 47.30, 47.43, 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.
.
3/1/2022
LIMITAZIONI ALL'USO DEI CONTANTI
A decorrere dal 1°
gennaio 2022, il limite all’utilizzo dei contanti
passerà dagli
attuali euro 1.999,99 ad euro 999,95.
11/11/2021
Secondo acconto - scadenza 30 Novembre 2021
.
Stiamo
contattando i nostri Clienti per il versamento del secondo acconto delle
imposte sui redditi, in scadenza al 30 Novembre 2021
.
26/7/2021
.
Proroga al 15 novembre 2021 per la
rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni.
La legge
di conversione del decreto Sostegni-bis concede ai contribuenti più tempo per porre in essere gli adempimenti necessari.
Con
la legge 23 luglio 2021 n. 106 di conversione del DL “Sostegni-bis”, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2021, è stato spostato dal 30 giugno al
15 Novembre 2021 il termine per optare per la
rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli ed edificabili) e
delle partecipazioni non quotate posseduti dai soggetti non imprenditori al 1°
gennaio 2021. Contattateci in caso di Vostro interesse.
.
14/6/2021
aggiornamento 1/8/2021
.
RIEPILOGO DELLE SCADENZE RELATIVE AI
VERSAMENTI
DERIVANTI DAL MODELLO UNICO
2021 (PER I REDDITI 2020)
sulla base delle attuali
disposizioni e quindi senza proroghe
.
Per
TUTTI i soggetti ISA la scadenza del pagamento dell'unica o della prima rata
delle imposte
è
stata posposta, senza maggiorazione, al 15 Settembre
2021
Prima
scadenza per i soggetti NON ISA (senza maggiorazione)
Rata e Scadenza
Rata
unica o rata 1 -
scadenza 30 giugno 2021
Rata 2 - scadenza 20 agosto 2021. La scadenza
del 31 luglio passa al 2 agosto, e cade nella “pausa estiva” e,
quindi, viene prorogata al 20 agosto
Rata
3 - scadenza 31 agosto 2021
Rata
4 - scadenza 30 settembre 2021
Rata
5 - scadenza 2 novembre 2021. Il 31 ottobre è domenica ed il 1° novembre è
festivo
Rata
6 - scadenza 30 novembre 2021
Con
maggiorazione 0,4% - per i soggetti NON ISA
Rata e Scadenza
Rata unica
o rata 1 - scadenza 30 luglio 2021 (Non 31 luglio, bensì 30 luglio, ovvero 30
giorni dal 30 giugno)
Rata
2 - scadenza 20 agosto 2021. La scadenza del 31 luglio passa al 2 agosto, e
cade nella “pausa estiva” e, quindi, viene prorogata al 20 agosto
Rata
3 - scadenza 31 agosto 2021
Rata
4 - scadenza 30 settembre 2021
Rata
5 - scadenza 2 novembre 2021. Il 31 ottobre è domenica ed il 1° novembre
è festivo
Rata
6 - scadenza 30 novembre 2021
.
.
28/5/2021
Approvato il Decreto "Sostegni-bis”
.
E' stato approvato e pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 25/5/2021, n.73, cosiddetto
"Sostegni-bis". Stiamo verificando le previsioni del decreto. In particolare è prevista una nuova serie di contributi a
fondo perduto, erogati sia in automatico (per chi ha già beneficiato del
contributo del precedente "Decreto Sostegni") che dietro
presentazione di apposita istanza. Siamo in attesa di ricevere gli
aggiornamenti software che ci consentano di effettuare il relativo conteggio.
Chiamateci pure per ogni informazione in merito. Esaminiamo di seguito alcuni
aspetti della nuova normatva:
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
È
riconosciuto un contributo a fondo perduto, a favore di tutti i soggetti che
hanno la partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto (26
maggio 2021) e che hanno i requisiti per presentare istanza e ottenere il
riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del Decreto
“Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41), a condizione che non abbiano
indebitamente percepito o restituito tale contributo.
Caso 1:
applicazione delle regole del Decreto “Sostegni”
I
soggetti beneficiari del precedente contributo a fondo perduto previsto
dall’art. 1 del Decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41) hanno diritto ad
ottenere, in via automatica, il 100% del contributo già ricevuto a
seguito dell’applicazione di quanto disposto dal predetto
decreto Sostegni.
Non
è quindi necessario presentare un’ulteriore istanza e la modalità di erogazione
è la medesima già scelta in precedenza (erogazione diretta o credito
d’imposta).
Caso 2: perdita di fatturato
In alternativa, è previsto un
contributo a fondo perduto a favore dei titolari di partita Iva residenti in
Italia che nel secondo periodo d’imposta antecedente l’entrata in vigore del
provvedimento non abbiano registrato
ricavi superiori ai 10 milioni di euro, e abbiano subìto una perdita del
fatturato (e dei corrispettivi) medio mensile di almeno il 30% nel periodo
compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso
tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
La
misura del contributo è differente a seconda che i soggetti richiedenti abbiano
già beneficiato o meno del contributo a fondo perduto concesso con il decreto
“Sostegni” (art. 1 del D.L. n. 41/2021).
A) Soggetti che hanno
beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. 41/2021: l’ammontare del nuovo
contributo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando la seguente
percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e
dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare
medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019
al 31 marzo 2020:
1.
60% per i soggetti con ricavi e
compensi non superiori a 100mila euro;
2.
50% per i soggetti con ricavi o
compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
3.
40% per i soggetti con ricavi o compensi
superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
4.
30% per i soggetti con ricavi o
compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
5.
20% per i soggetti con ricavi o
compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
L’importo
del contributo non può comunque essere
superiore a 150mila euro.
B) Soggetti che NON
hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L.
41/2021: l’ammontare del nuovo contributo a fondo perduto è
determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando la seguente
percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e
dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare
medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019
al 31 marzo 2020:
6.
90% per i soggetti con ricavi e
compensi non superiori a 100mila euro;
7.
70% per i soggetti con ricavi o
compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
8.
50% per i soggetti con ricavi o
compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
9.
40% per i soggetti con ricavi o
compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
10. 30%
per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10
milioni di euro.
L’importo
del contributo non può comunque essere
superiore a 150mila euro.
È
stata poi inserita una norma di raccordo tra i due contributi che
prevede che i soggetti che, a seguito dell’istanza per il riconoscimento del
contributo di cui all’art. 1 del D.L. n. 41/2021, n. 41, abbiano già
beneficiato del contributo di cui sopra (Ipotesi 1), possano ottenere
l’eventuale maggior valore del contributo calcolato sulla base dei criteri in
esame (Ipotesi 2) e da quest’ultimo siano scomputate le somme già riconosciute
dall’Agenzia delle Entrate.
Qualora
dall’istanza derivi un contributo inferiore rispetto a quello spettante
applicando la prima ipotesi (v. sopra), non sarà dato seguito all’istanza del
contribuente.
Sono
esclusi i soggetti la cui partita Iva risulti non attiva alla data di entrata
in vigore del decreto, i soggetti che, pur avendo attivato la partita Iva
successivamente al 1° gennaio 2019, non presentino il calo del fatturato di cui
sopra; gli enti pubblici ex art. 74 del Tuir; gli intermediari finanziari ex art.
162-bis del Tuir.
L’istanza
dovrà essere presentata in via telematica all’Agenzia Entrate (a tal fine è
possibile avvalersi di un intermediario abilitato) entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica
per la presentazione della stessa.
Terza ipotesi: perdita reddituale
Infine,
in via residuale e non alternativa
è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che
svolgono attività d’impresa, arte o professione e che producono reddito
agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello
Stato, a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico
d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020,
rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze.
Il
contributo non spetterà, in ogni caso ai soggetti la cui partita IVA risulti
non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, agli enti
pubblici di cui all’art. 74 Tuir, ai soggetti di cui all’art. 162-bis Tuir.
L’ammontare
del contributo sarà determinato applicando alla differenza del risultato
economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2019, la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, al netto dei contributi a fondo perduto già riconosciuti dall’Agenzia
delle Entrate ai sensi del Decreto “Rilancio” (art. 25 del D.L. 19 maggio 2020,
n. 34), Decreto “Agosto” (artt. 59 e 60 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104),
Decreto “Ristori” (artt. 1, 1-bis e 1-ter del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137),
Decreto “Natale” (art. 2 del D.L. 18 dicembre 2020, n. 172), Decreto “Sostegni”
(art. 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41), Decreto “Sostegni-bis” (art. 1, commi
da 1 a 3 e commi da 5 a 13).
L’importo
del contributo non può comunque essere
superiore a 150 mila euro.
L’istanza
dovrà essere presentata in via telematica all’Agenzia Entrate (a tal fine è
possibile avvalersi di un intermediario abilitato) entro trenta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per
la presentazione della stessa.
L’istanza potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.
CREDITO
D’IMPOSTA LOCAZIONI
Il
decreto Sostegni-bis prevede anche un nuovo credito imposta locazioni.
Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e
tour operator
Un
primo intervento riguarda esclusivamente le imprese turistico-ricettive, le
agenzie di viaggio e i tour operator, a favore delle quali il credito d’imposta
per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto
d'azienda, già previsto ai sensi dell’art. 28 del D.L. "Rilancio" n.
34/2020 fino ad aprile 2021, viene ulteriormente esteso al 31 luglio 2021.
Imprese, professionisti, enti non commerciali
È
stata poi introdotta una nuova tipologia di credito imposta locazioni, rivolta
ai soggetti esercenti attività
d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel
secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del
presente decreto, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo
settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Viene
riconosciuto il credito d’imposta locazioni per il periodo da gennaio 2021 a maggio 2021 ai soggetti locatari
esercenti attività economica, a condizione che l’ammontare medio mensile del
fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il
31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile
del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e
il 31 marzo 2020. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei predetti requisiti ai soggetti che hanno iniziato l'attività
a partire dal 1° gennaio 2019.
17/5/2021
.
La nuova Guida “Le agevolazioni
fiscali per le persone con disabilità”
L’Agenzia
Entrate ha pubblicato la guida aggiornata “Le agevolazioni fiscali per le
persone con disabilità” che illustra il quadro aggiornato delle varie
situazioni in cui sono riconosciuti benefici fiscali in favore dei contribuenti
portatori di disabilità.
In
particolare, sono spiegate le regole e le modalità da seguire per richiedere le
agevolazioni inerenti:
-
Figli a carico: Per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico
spettano le seguenti detrazioni Irpef: 1.620 euro, se il figlio ha un’età
inferiore a tre anni; 1.350 euro, per il figlio di età pari o superiore a tre
anni. Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per
ciascun figlio a partire dal primo. Le detrazioni sono concesse in funzione del
reddito complessivo posseduto nel periodo d’imposta e il loro importo
diminuisce con l’aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito
complessivo arriva a 95.000 euro.
-
Veicoli: detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto; Iva
agevolata al 4% sull’acquisto; esenzione dal bollo auto; esenzione dall’imposta
di trascrizione sui passaggi di proprietà.
-
Altri mezzi di ausilio e sussidi tecnici e informatici: detrazione Irpef del
19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici; Iva agevolata al
4% per l’acquisto dei sussidi tecnici e informatici; detrazioni delle spese di
acquisto e di mantenimento del cane guida per i non vedenti; detrazione Irpef
del 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei sordi.
-
Abbattimento delle barriere architettoniche: detrazione Irpef delle spese
sostenute per la realizzazione degli interventi finalizzati all’abbattimento
delle barriere architettoniche.
-
Spese sanitarie: deduzione dal reddito complessivo dell’intero importo delle
spese mediche generiche e di assistenza specifica.
-
Assistenza personale: deduzione dal reddito complessivo degli oneri
contributivi (fino all’importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli
addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare; detrazione
Irpef del 19% delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale,
da calcolare su un importo massimo di 2.100 euro.
Per
leggere la Guida potete collegarVi al seguente link: 93f02bd3-2f7c-23ff-7e8e-7de3a1938328
(agenziaentrate.gov.it)
.
28/3/2021
.
ATTENZIONE ALLA FRODE
DEL FALSO IBAN
Si
stanno verificando sempre più frequentemente delle frodi consistenti nella modifica delle coordinate IBAN indicate nelle
fatture e nelle parcelle. In pratica si
utilizzano nell'eseguire i bonifici degli Iban che sono stati
modificati all'insaputa dell'esecutore del bonifico e quindi le somme
bonificate vengono accreditate su conti diversi da quelli che dovrebbero
essere, intestati ovviamente a chi esegue la frode. In alcuni casi ci sono veri e propri
virus che silenziosamente leggono i dati sul pc, ricercano i codici IBAN e li
sostituiscono ad insaputa di clienti e fornitori. Si consiglia di installare
sempre un antivirus professionale su tutti i pc.
Contromisure suggerite
per evitare la "Frode bancaria del falso IBAN". Per contrastare tale
rischio possono essere utili le seguenti contromisure.
FATTURE RICEVUTE
1. Leggere l'IBAN
esclusivamente dal file XML inviato dallo SdI;
2. chiedere conferma telefonica
dell'IBAN al fornitore;
3. salvare l'IBAN sul
proprio conto online e su una rubrica cartacea;
4. in caso di primo
pagamento o variazione dell'IBAN, qualora non sia stato possibile esperire i
precedenti passi:
- pagare un acconto di
1 euro indicando un codice di conferma nella descrizione del pagamento es.
"X123X";
- pagare il saldo
solo quando il fornitore comunicherà il codice di conferma.
Attuare la procedura
indicata al punto 4 anche quando la fattura viene consegnata in formato
cartaceo o trasmessa per email.
FATTURE EMESSE
A) In caso di primo
incasso o variazione dell'IBAN: comunicare l'IBAN al cliente anche con un altro
canale es. telefono, consegna a mano etc.
B) Indicare una parte
dell'IBAN anche in un altro elemento della fattura avendo cura di non inserire
una stringa IBAN intera, ma solo una parte (es. specificando i primi e gli
ultimi cinque caratteri dell'IBAN con indicazione al cliente di verificare la
corrispondenza con il codice IBAN visualizzato per intero).
.
25/3/2021
.
Approvato il “Decreto Sostegni”
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 70/2021, sono entrate in vigore il 23 marzo 2021 le disposizioni del "Decreto Sostegni" (D.L. 22 marzo 2021, n. 41). Nell'attesa di una più attenta lettura e del rilascio del software che ci consenta di elaborare i dati, diamo alcune informazioni di massima.
Contributi a fondo perduto
Tra le principali misure del decreto è previsto il riconoscimento di nuovi contributi a fondo perduto per professionisti e imprese che hanno subìto perdite di fatturato tra il 2019 e il 2020.
Sono
ammessi al contributo i soggetti
titolari di partita Iva, professionisti e imprese, con ricavi o compensi sino a 10 milioni di euro, che abbiano subìto perdite
di fatturato, tra il 2019 e il 2020, pari ad almeno il 30%,
calcolato sul valore medio mensile, senza alcuna limitazione in relazione
all’attività svolta (NO codici ATECO).
La condizione per accedere al contributo è che
l’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2020 sia inferiore
almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi
del 2019. Rileva
la data di effettuazione delle operazioni come prevista dalle norme Iva.
Per i soggetti che hanno aperto la propria posizione IVA dal 1/1/ 2019, il contributo spetta sulla base di un diverso metodo di calcolo.
Per
il calcolo del contributo si applica una
percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile di
fatturato/corrispettivi 2019 e l’ammontare medio mensile di
fatturato/corrispettivi 2020:
In
ogni caso, tale importo non potrà essere
inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per gli altri soggetti e non potrà essere superiore a 150mila euro.
Per
il calcolo della media mensile, i soggetti
che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 dovranno considerare
i mesi successivi a quello di attivazione.
Per
i soggetti che hanno attivato la partita
IVA dal 1° gennaio 2020, l’importo riconosciuto ammonta a 1.000 euro per le
persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi.
Il
contributo potrà essere erogato sotto forma di contributo oppure attraverso il riconoscimento di un credito d’imposta
da utilizzare in compensazione nel modello F24.
Le
istanze potranno essere presentate telematicamente
a partire dal 30 marzo ed entro il termine ultimo del 28 maggio 2021.
Lo Studio ha provveduto alla
trasmissione delle richieste, che in linea di massima sono già state evase
dall'Amministrazione Finanziaria
.
11/3/2021
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TERMINI DI APPROVAZIONE DEI BILANCI
2020
Per i
bilanci delle società di capitali degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 1° marzo 2021, è stata
pubblicata la legge di conversione del cosiddetto “Decreto Milleproroghe” (D.L.
n. 183/2020), legge 26 febbraio 2021, n. 21, che ha esteso il termine della
proroga dettata dal decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020) in materia di
convocazione delle assemblee di società ed enti. In particolare, viene stabilito:
1.
in deroga a quanto
prescritto dagli artt. 2364, comma 2, e 2478-bis o dalle diverse disposizioni statutarie, la
possibilità di convocare l’assemblea
ordinaria per l’approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio anche in assenza di
specifica motivazione;
2.
previo inserimento dell’avviso
di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie, la possibilità di esprimere il voto in via elettronica o per
corrispondenza nonché di intervenire
nella riunione, anche in modo esclusivo, mediante mezzi di telecomunicazione,
senza che il presidente e il segretario o il notaio si trovino nel medesimo
luogo;
3.
per le società a
responsabilità limitata, la possibilità di esprimere
il voto mediante consultazione scritta o esprimere il consenso per iscritto;
4. per le società con azioni quotate di designare per le assemblee
ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’art. 135-undecies del TUF. le disposizioni si applicano alle assemblee
tenute entro il 31 luglio 2021.
Tali disposizioni si applicano alle assemblee tenute entro il 31
luglio 2021. |
Conseguentemente, i
termini legati all’approvazione dei bilanci delle società di capitali per gli
esercizi chiusi al 31 dicembre 2020 potranno essere così fissati:
1.
entro il 29 maggio 2021, nelle società
sottoposte al controllo da parte del Collegio Sindacale e/o del revisore, dovrà
riunirsi l’organo amministrativo per predisporre ed approvare la bozza di
bilancio da consegnare agli organi di controllo; laddove gli organi di
controllo non siano nominati l’organo amministrativo potrà provvedere entro il
14 maggio 2021;
2.
entro il 14 giugno 2021 tutta la
documentazione riferita al bilancio dovrà essere depositata presso la sede
sociale a disposizione dei soci.
Decorsi 15 giorni dal deposito ed entro il 29 giugno 2021 (180 giorni dalla chiusura dell’esercizio),
si deve riunire l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio.
Ovviamente i Bilancio potranno essere approvati anche nei termini ordinari e quindi precedentemente alle date sopra indicate |
Le riunioni dell’organo amministrativo e le assemblee dei soci
dovranno essere convocate con le modalità ed il preavviso previsto dallo
statuto sociale.
.
11/2/2021
La Certificazione unica
(CU2021) per redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati,
redditi di lavoro
autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia Entrate del 15 gennaio 2021, n. 13088, è stata approvato il modello (con le relative istruzioni) per
la Certificazione Unica 2021 (CU 2021) relativa all'anno 2020.
La Certificazione Unica 2021
riguarda la comunicazione dei redditi di lavoro dipendente equiparati ed
assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché
dei contributi previdenziali e assistenziali.
Sono inoltre tenuti alla presentazione della Certificazione Unica i soggetti che hanno corrisposto compensi ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per il regime agevolato relativo alle nuove iniziative (di cui all’art. 13, legge n. 388/2000, all’imprenditoria giovanile (art. 27, D.L. n. 98/2011) o ai nuovi soggetti “minimi forfetari” (di cui all’art. 1, legge n. 190/2014) anche se non hanno, per espressa previsione normativa, effettuato ritenute alla fonte.
A partire dal 2021, e quindi per il periodo d’imposta 2020, è
stata istituita la scadenza unica del 16
marzo 2021 per la trasmissione dei dati
all’Agenzia delle Entrate e la consegna al percipiente, secondo la nuova
tabella di marcia stabilita dal D.L. n. 124/2019 (Decreto Fiscale 2020) e
rivista dal D.L. n. 9/2020 all’inizio dell’emergenza Covid.
Resta al 1° novembre 2021 (il 31
ottobre 2020 cade di domenica) il termine ultimo per trasmettere la CU che
contiene redditi esenti o non dichiarabili tramite precompilata.
È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.
L’Agenzia delle Entrate ha
specificato che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche
contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con dichiarazione
dei redditi precompilata può avvenire entro il termine per la presentazione
della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), cioè entro il 2 novembre 2021 (in
quanto il 31 ottobre e il 1° novembre sono festivi).
Si ricorda anche che entro il 31 marzo 2021 deve
essere rilasciata ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori
di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti passivi dell’imposta sul
reddito delle società (Ires), residenti e non residenti, in qualunque forma
corrisposti, la certificazione degli
utili e dei proventi equiparati (CUPE)
corrisposti nell’anno di imposta precedente.
Lo Studio è ovviamente a disposizione dei Clienti per ogni
ulteriore necessità e provvederà all'adempimento.
.
3/2/2021
Lotteria degli
Scontrini
Partita la Lotteria degli scontrini
È ufficialmente
partita la “Lotteria degli scontrini 2021”, che era stata prorogata al 1°
febbraio 2021 per consentire l’adeguamento dei registratori di cassa.
L’avvio della Lotteria
è stato definito con un provvedimento congiunto Entrate-Dogane (Determinazione
29 gennaio 2021, n. 32051/RU), con cui sono state definite le modalità di partecipazione,
il calendario delle estrazioni ed i premi.
La prima estrazione mensile avrà luogo giovedì 11
marzo; a partire da giugno
si svolgeranno le estrazioni settimanali, che distribuiranno ogni settimana 15
premi da 25.000 euro per chi compra e 15 premi da 5.000 euro per chi vende; ad
inizio 2022 si svolgerà la prima estrazione annuale;
Sono previsti i
seguenti premi:
ESTRAZIONI ANNUALI |
ESTRAZIONI MENSILI |
ESTRAZIONI
SETTIMANALI |
1
premio da Euro 5.000.000 per chi compra |
10 premi da Euro 100.000 per chi compra |
15 premi da Euro 25.000 per chi compra |
1
premio da Euro 1.000.000 per chi vende |
10 premi da Euro 20.000 per chi vende |
15 premi da Euro 5.000 per chi vende |
Possono partecipare alla lotteria tutte le persone maggiorenni
residenti in Italia che, fuori dall’esercizio di un’attività d’impresa, arte o
professione, acquistano, pagando con mezzi
elettronici (carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate,
carte e app), beni o servizi per almeno 1 euro di spesa presso esercenti che
trasmettono telematicamente i corrispettivi. Sono
esclusi dalla Lotteria gli acquisti online.
Per partecipare è sufficiente mostrare il proprio codice
lotteria – che si può ottenere inserendo il proprio codice fiscale sul Portale
della lotteria (www.lotteriadegliscontrini.gov.it) - al momento dell’acquisto.
La partecipazione all’iniziativa
da parte dell’esercente è obbligatoria. Infatti
il consumatore, qualora l’esercente rifiuti di accettare il codice lotteria
necessario alla partecipazione al concorso, può segnalarlo dal 1° marzo 2021
sul portale lotteria.
L’Agenzia Entrate utilizzerà le segnalazioni in concerto con la
GdF per le procedure di attività di analisi di rischio di evasione.
Si ricorda che il codice lotteria è univocamente abbinato al
codice fiscale e, una volta collegato agli scontrini, produrrà biglietti
virtuali della lotteria. L’uso del codice lotteria non consente il tracciamento
degli acquisti.
.
Aggiornamento
27/4/2021
.
LIMITAZIONI ALL'USO DEI CONTANTI
A decorrere dal 1°
luglio 2020, e sino al 31/12/2021, il limite all’utilizzo dei
contanti
passa dagli
attuali 3.000 euro a 2.000 euro (1.999,99).
La norma che ha stabilito
le nuove regole è contenuta nel decreto fiscale 2020
(art. 18, D.L. n.
124/2019), nell’ambito dell’aggiornamento
dei
provvedimenti antiriciclaggio (L.231/2007).
A decorrere dal 1°
gennaio 2022, il limite all’utilizzo dei contanti
passerà dagli
attuali 1.999,99 euro a 999,99.
.
ORARI STUDIO DI BRENO
Sito
in continuo aggiornamento .......
.
PAGINE
DEDICATE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI
.
1
Luglio
2019: primo approfondimento sui corrispettivi "telematici"
Memo: La Fatturazione Elettronica
A partire dal 1/1/2019 è entrato in vigore l'obbligo della
fatturazione elettronica.
Il nostro gruppo di lavoro dedicato al problema "fatturazione
elettronica"
ha maturato una buona esperienza "sul campo" nella
gestione dei problemi legati a tale argomento
ed è a Vostra disposizione per ogni necessità.
.
CIRCOLARI e Approfondimenti per i CLIENTI:
.
Nuovo
Codice della Crisi di Impresa e dell'insolvenza
Il nuovo Codice delle crisi d’impresa e dell’insolvenza (D. Lgs.
12 gennaio 2019, n. 14), è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale il 14 febbraio 2019 (GU Serie Generale n. 38 del
14-02-2019 - Suppl. Ordinario n. 6) ed entrerà in vigore il 15 agosto 2020, ad
eccezione degli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375,
377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388, i quali entreranno in vigore il 16 marzo
2019. Con successive circolari cercheremo di approfondire i singoli
argomenti, tra i quali spicca l'estensione dell'obbligo degli Organi di
Controllo per le Società a Responsabilità Limitata.
21/5/2019: sulla base dei possibili emendamenti
presentati ad uno dei decreti in corso di approvazione, l'obbligo di nomina del
Collegio Sindacale potrebbe venire notevolmente ridimensionato, attendiamo
quindi i testi approvati definitivamente.
Gli
ISA: Indici Sintetici di Affidabilità
Massima confusione per
l'applicazione degli ISA, gli indicatori di affidabilità fiscale che hanno
sostituito gli Studi di Settore, al punto che è in corso di approvazione la
proroga dei versamenti al 30 Settembre 2019 per tutti
i contribuenti assoggettabili agli stessi ISA. Ciò comporterà sì un maggior
tempo per eseguire i versamenti, ma ridurrà il numero delle rate possibili ed
avvicinerà pericolosamente, dal punto di vista della liquidità,
il saldo/primo acconto al secondo acconto di
Novembre.
Vi terremo aggiornati.
Il
17 Agosto 2019 è stato pubblicato un nuovo
aggiornamento nelle procedure di gestione degli ISA, che comporterà la
necessità di una revisione di tutti i conteggi già effettuati. L'Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonchè
tutte le sigle sindacali dei Professionisti facenti parte di tale Ordine, hanno
chiesto ormai più e più volte che per il 2018 gli ISA siano resi facoltativi e
non obbligatori. Per ora la richiesta non è stata accettata dal MISE.
.
Nuove modalità di pagamento delle retribuzioni dal 1 Luglio 2018
.
Altri
pagamenti per contanti - limitazioni (pubblicato il 23/8/2018)
.
21/2/2018:Comunicazione dei dati
delle fatture
.
20/2/2018:Certificazione Unica 2018
.
Trasmissione delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema Tessera Sanitaria
Proroga e chiarimenti
clicca qui
.
NUOVE MODALITA' DI TRASMISSIONE F24 IN CASO DI COMPENSAZIONI
.
OBBLIGO DI
COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE
SOGGETTI OBBLIGATI ED ESONERATI
.
ANTICIPAZIONI SUL DECRETO MILLEPROROGHE
.
Circolare
del 23/2/2017
.
-
20/4/2015: Approfondimento sul tema: XBRL
.
-
12/5/2015: Approfondimento: Misure cautelari
.
-
14/5/2015: Approfondimento: Locazione Case e Appartamenti
per
vacanze
.
-
9/7/2015: Approfondimento: Il DURC
Clicca qui (Circolare Giuffré)
.
-
22/4/2016: Approfondimento: Reverse Charge - Novità
2016
Sito
in continuo aggiornamento .......
.
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