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CIRCOLARE 7/2006 per i CLIENTI

“Manovra Prodi” (DL 4.7.2006 n. 223)

 

 Conversione in legge

 

Norme operative dal 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE

1 Premessa

2 Principali novità riguardanti i professionisti

2.1 Obbligo di conto corrente “professionale” 

2.2 Divieto di utilizzo del contante  

2.3 Accertamento sulla base degli studi di settore

2.4 Determinazione del reddito di lavoro autonomo

2.4.2 Cessione di clientela

2.4.3 Rimborsi spese

2.5 Novità in materia di automezzi

2.6 Attribuzione della qualifica di sostituto d’imposta ai curatori fallimentari e ai commissari

    liquidatori

3 Principali novità riguardanti le imprese 

3.1 Novità in materia di ammortamenti

3.1.1 Auto aziendali

3.1.2 Marchi e brevetti

3.1.3 Fabbricati strumentali

3.2 Assegnazione di beni

3.3 Svalutazione delle opere pluriennali

3.4 Accertamento sulla base degli studi di settore

3.5 Società non operative

3.6 Presunzione di residenza delle società controllate o gestite da società italiane

3.7 Acconti IRES e IRAP per il 2006

3.7.1 Soggetti interessati

3.7.2 Acconto IRES

3.7.3 Acconto IRAP

3.7.4 Disposizioni applicabili in sede di ricalcolo

4 Novità in materia di immobili

4.1 Locazioni di fabbricati abitativi

4.2 Locazioni di fabbricati strumentali

4.3 Cessioni di fabbricati abitativi

4.4 Cessioni di fabbricati strumentali

4.5 Leasing immobiliari

4.6 Rettifica della detrazione IVA

4.6.1 Fabbricati abitativi

4.6.2 Fabbricati strumentali

4.7 Dichiarazioni sostitutive di atto notorio in sede di cessione

4.8 Poteri di accertamento dell’ufficio

4.8.1 Imposte dirette

4.8.2 IVA

4.8.3 Imposta di registro

4.9 Locazioni di azienda

4.10 Nozione di terreno edificabile

4.11 Trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati

4.12 Trasferimenti immobiliari tra privati

5 Novità in materia di IVA

5.1 Beni e servizi ad aliquota iva ordinaria

5.2 Proroga dell’aliquota IVA ridotta per le manutenzioni edilizie

5.3 Elenchi dei clienti e dei fornitori

6 Altre principali novità riguardanti le persone fisiche

6.1 Detrazione IRPEF per le spese di ristrutturazione edilizia

6.1.1 Indicazione del costo della manodopera

6.1.2 Riduzione della misura della detrazione

6.2 Incentivi all’esodo dei lavoratori - Abolizione della tassazione separata “agevolata”

6.3 Stock option

6.4 Cessione di fabbricati pervenuti per donazione

6.5 Soggetti non residenti – Esclusione della “no tax area”

7 Nuovi reati tributari      

7.1 Omesso versamento di IVA

7.2 Indebita compensazione


1 premessa

Il DL 4.7.2006 n. 223 (c.d. “manovra Prodi”) è stato convertito in legge. Il provvedimento contiene:

misure di liberalizzazione in alcuni settori (abolizione dell’obbligatorietà delle tariffe minime professionali, interventi sulle licenze dei taxi, sulla vendita di medicinali senza obbligo di ricetta medica, sul passaggio di proprietà di veicoli, ecc.);

misure di correzione dei conti pubblici;

misure di contrasto all’evasione ed all’elusione fiscale.

 

Il DL 223/2006 è entrato in vigore il 4.7.2006, mentre la legge di conversione è entrata in vigore in data 11 Agosto 2006, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

La presente circolare intende analizzare le principali novità fiscali contenute nella “manovra Prodi” che hanno un impatto immediato.

Non verranno quindi esaminate le altre norme recate dal provvedimento con efficacia differita (es. detrazione IRPEF del 19% a fronte degli oneri sostenuti per i compensi corrisposti ai soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, fino a un massimo di 1.000 euro). Tali misure saranno oggetto di successivo approfondimento.

Nel corso della trattazione saranno altresì evidenziate le disposizioni che non hanno subito modifiche nell’iter di conversione in legge.

2 principali Novità riguardanti i professionisti

2.1obbligo di conto corrente “professionale”

A partire dal 4.7.2006, i professionisti, le società e le associazioni professionali devono tenere almeno un conto corrente bancario o postale nel quale devono confluire:

gli incassi per l’attività professionale;

i prelevamenti per il pagamento delle spese.

Il conto corrente (o i conti correnti) non necessariamente deve essere dedicato esclusivamente all’attività professionale, ma può essere utilizzato anche per operazioni non afferenti l’esercizio dell’arte o della professione.

2.2 divieto di utilizzo del contante

I compensi relativi all’attività professionale eccedenti determinate soglie devono essere riscossi esclusivamente mediante i c.d. strumenti finanziari tracciabili, vale a dire:

assegni non trasferibili;

bonifici o altra modalità di pagamento bancario o postale;

sistemi di pagamento elettronico.

Soglie al di sopra delle quali scatta il divieto di utilizzo del contante

L’obbligo di incasso tramite i richiamati strumenti finanziari tracciabili non scatta per compensi di importo inferiore a:

1.000 euro, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione al 30.6.2007;

500 euro, dall’1.7.2007 al 30.6.2008;

100 euro, dall’1.7.2008.

A differenza di quanto originariamente previsto, quindi, dal 4.7.2006 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione i compensi possono ancora essere percepiti in contanti, anche se eccedenti i suddetti importi.

2.3 accertamento sulla base degli studi di settore

Il DL 223/2006 modifica le regole in materia di accertamento sulla base degli studi di settore applicabili ai professionisti.

I contribuenti non congrui potranno essere assoggettati ad accertamento sulla base degli studi di settore in relazione al singolo periodo d’imposta, indipendentemente dal regime di contabilità adottato (ordinario “naturale” o per opzione ovvero semplificato).

In precedenza, i professionisti potevano essere accertati sulla base degli studi di settore:

a seguito di accesso, ispezione o verifica, in caso di dichiarazione di inattendibilità della contabilità;

in caso di scostamento tra compensi dichiarati e compensi determinati sulla base degli studi di settore in almeno due periodi su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare.

Le nuove modalità di accertamento si applicano già a partire dal 2005.

Il DL 223/2006 consente di procedere all’adeguamento dei compensi in sede di UNICO 2006.

La disposizione non ha subito modifiche nell’iter di conversione in legge del provvedimento.

2.4 determinazione del reddito di lavoro autonomo

2.4.1Plusvalenze e minusvalenze

Concorrono a formare il reddito del professionista le plusvalenze e le minusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, se:

sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;

sono realizzate mediante risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni;

i beni sono destinati al consumo personale o familiare del professionista.

La plusvalenza o la minusvalenza risulta dalla differenza (positiva o negativa):

tra il corrispettivo o l’indennità percepita e il costo non ammortizzato;

ovvero, in assenza di corrispettivo, tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato.

La disposizione non ha subito modifiche nell’iter di conversione in legge del provvedimento.

2.4.2 Cessione di clientela

I corrispettivi percepiti per la cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività professionale (es. marchio) concorrono a formare il reddito del professionista.

Se i compensi sono percepiti in un’unica soluzione, i corrispettivi possono essere assoggettati a tassazione separata.

La disposizione non ha subito modifiche nell’iter di conversione in legge del provvedimento.

2.4.3 Rimborsi spese

Le spese relative a prestazioni alberghiere o somministrazione di alimenti e bevande sono integralmente deducibili (senza limite del 2%) se:

sostenute dal committente per conto del professionista;

riaddebitate dal professionista in fattura.

La disposizione non ha subito modifiche nell’iter di conversione in legge del provvedimento.

Adempimenti a carico del committente

Alla luce della nuova disciplina, il committente:

riceve da colui che presta il servizio alberghiero o di ristorazione il documento fiscale a lui intestato con l’esplicito riferimento al professionista che ha usufruito del servizio;

comunica al professionista l’ammontare della spesa effettivamente sostenuta;

invia allo stesso professionista copia della relativa documentazione fiscale.

In questo momento, l’onere non è ancora deducibile per l’impresa committente, ma lo sarà nel momento in cui questa, ricevuta la parcella dal professionista, imputa a costo la prestazione, comprensiva dei rimborsi spese.

Adempimenti a carico del professionista

Il professionista emette la parcella comprensiva dei compensi e delle spese pagate dal committente e considera il costo integralmente deducibile.

2.5 novità in materia di automezzi

Il DL 223/2006 prevede una limitazione al regime di deducibilità dei costi e di detraibilità dell’IVA in relazione a taluni autocarri.

L’Agenzia delle Entrate dovrà individuare i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, saranno assoggettati al regime di deducibilità e detraibilità limitato attualmente previsto per la generalità delle autovetture utilizzate per l’esercizio della professione.

La norma non individua una decorrenza specifica, ma è verosimile che tale elencazione avrà effetto già a partire dal 2006.

La disposizione non ha subito modifiche nell’iter di conversione in legge del provvedimento.

2.6 attribuzione della qualifica di sostituto d’imposta ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori

Il DL 223/2006 estende a livello normativo la qualifica di “sostituto d’imposta” anche ai:

curatori fallimentari;

commissari liquidatori, in caso di liquidazione coatta amministrativa.

Pertanto, non vi sono più dubbi sul fatto che i curatori fallimentari e i commissari liquidatori debbano:

operare e versare le ritenute;

rilasciare la certificazione ai sostituiti (es. modelli CUD);

presentare il modello 770.

Infatti, l’Amministrazione finanziaria ha sempre sostenuto che i curatori fallimentari e i commissari liquidatori erano sostituti d’imposta, mentre di diverso avviso è stata la prevalente giurisprudenza.

La disposizione non ha subito modifiche nell’iter di conversione in legge del provvedimento.

3 principali Novità riguardanti le imprese

3.1novità in materia di ammortamenti

Il DL 223/2006 ha previsto novità di rilievo in materia di ammortamenti. Tali novità riguardano:

le auto aziendali;

i marchi e i brevetti;

i fabbricati strumentali acquisiti unitamente ai terreni.

Per completezza, si segnala che è stata altresì prevista la possibilità di dedurre extracontabilmente (in sede di dichiarazione dei redditi) le spese per studi e ricerche. Pertanto, se le spese in questione sono capitalizzate ed ammortizzate in bilancio, può essere dedotta in dichiarazione la differenza tra la quota di ammortamento stanziata in bilancio e l’intero importo della spesa sostenuta nell’esercizio.

Peraltro, tale facoltà si applicherà soltanto alle spese sostenute a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (ovvero, dal 2007, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

3.1.1 Auto aziendali

Relativamente alle auto aziendali (autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli), le modifiche del DL 223/2006 riguardano:

l’abolizione della facoltà di operare ammortamenti anticipati;

l’incremento della durata minima prevista dei contratti di leasing al fine della deducibilità dei relativi canoni;

la limitazione al regime di deducibilità dei costi e di detraibilità dell’IVA in relazione a taluni autocarri, analogamente a quanto riportato con riferimento ai professionisti.

Abolizione degli ammortamenti anticipati

Con decorrenza dal 2006, sono stati aboliti gli ammortamenti anticipati per le autovetture, gli autocaravan, i ciclomotori e i motocicli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, non dati in uso promiscuo ai dipendenti, non adibiti ad uso pubblico.

La disposizione non ha subito modifiche nell’iter di conversione in legge del provvedimento.

Durata minima dei contratti di leasing finanziario

I canoni di leasing relativi ai suddetti autoveicoli divengono deducibili a condizione che la durata prevista del contratto sia non inferiore a 4 anni (vale a dire, al periodo di ammortamento corrispondente all’applicazione delle aliquote tabellari). In precedenza, il leasing era deducibile se di durata non inferiore a due anni.

Tale disposizione, inserita nell’iter di conversione in legge del provvedimento, si applica con riguardo ai canoni relativi a contratti di leasing stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della richiamata legge di conversione.

Limitazione al regime di deducibilità dei costi e di detraibilità dell’IVA in relazione a taluni autocarri

Anche alle imprese si applicherà una limitazione al regime di deducibilità dei costi e di detraibilità dell’IVA in relazione a taluni veicoli che saranno individuati dall’Agenzia delle Entrate, a prescindere dalla categoria di omologazione (c.d. “finti autocarri”).

La norma non individua una decorrenza specifica, ma è verosimile che tale elencazione avrà effetto già a partire dal 2006.

La disposizione non ha subito modifiche nell’iter di conversione in legge del provvedimento.

3.1.2 Marchi e brevetti

Viene prevista la deducibilità nella misura massima del 50% annuo, rispetto al precedente 33%, del costo dei brevetti e dei diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno. Il periodo di ammortamento di tali beni immateriali passa, quindi, da tre a due esercizi.

Le quote di ammortamento dei marchi, invece, potranno essere dedotte in 18 esercizi, anziché in 10. Si uniforma, così, il regime dell’ammortamento dei marchi a quello previsto per l’avviamento.

La disposizione non ha subito modifiche nell’iter di conversione in legge del provvedimento.

3.1.3 Fabbricati strumentali

Il costo ammortizzabile dei fabbricati strumentali acquisiti unitamente ai terreni sui quali essi insistono (esclusi quindi gli impianti e i macchinari, ancorché infissi al suolo) deve essere assunto al netto di quello riferibile ai terreni stessi.

Criteri per l’individuazione della quota indeducibile

Per effetto delle modifiche introdotte in sede di conversione in legge, il costo di acquisizione riferibile al terreno (che non può, quindi, essere dedotto tramite ammortamento) è determinato in misura pari al valore risultante da apposita perizia di stima, redatta da soggetti iscritti agli Albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali edili.

Tale valore non può in ogni caso risultare inferiore al 20% del costo complessivo dell’investimento immobiliare (o 30% del costo, nel caso di fabbricati industriali).

3.2 assegnazione di beni

Il DL 223/2006 ha previsto l’indeducibilità delle minusvalenze che si originano a seguito dell’assegnazione di beni patrimoniali ai soci, o di destinazione dei beni stessi a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

La disposizione non ha subito modifiche nell’iter di conversione in legge del provvedimento.

3.3 svalutazione delle opere pluriennali

È stata soppressa la possibilità di operare svalutazioni delle opere pluriennali con effetto fiscale. Tale possibilità era prevista nella misura:

del 2% del valore delle rimanenze, per le commesse eseguite in Italia;

del 4% del valore dell’opera, per le commesse eseguite all’estero.

La disposizione non ha subito modifiche nell’iter di conversione in legge del provvedimento.

3.4 accertamento sulla base degli studi di settore

Il DL 223/2006 modifica le regole in materia di accertamento sulla base degli studi di settore applicabili alle imprese.

I contribuenti non congrui potranno essere assoggettati ad accertamento sulla base degli studi di settore in relazione al singolo periodo d’imposta, indipendentemente dal regime di contabilità adottato (ordinario “naturale” o per opzione ovvero semplificato) e dalla dichiarazione di inattendibilità della contabilità stessa.

Le nuove modalità di accertamento si applicano già a partire dal 2005.

Il DL 223/2006 consente di procedere all’adeguamento dei ricavi in sede di UNICO 2006.

La disposizione non ha subito modifiche nell’iter di conversione in legge del provvedimento.

 

QUANDO L’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
PUÒ ACCERTARE SULLA BASE DEGLI STUDI DI SETTORE

 

Disciplina fino
al periodo di imposta 2004

Disciplina dal periodo di imposta 2005

Imprese in contabilità semplificata

Sempre (anche se la non congruità si verifica per un solo periodo di imposta)

Sempre (anche se la non congruità si verifica per un solo periodo di imposta)

Imprese in contabilità ordinaria per opzione

Quando:

·          i ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risultano superiori a quelli dichiarati in almeno due periodi d’imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare;

·          (oppure) è dichiarata l’inattendibilità della contabilità sulla base dei criteri stabiliti dal DPR 570/96;

·          (oppure) emergono significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, individuati con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Sempre (anche se la non congruità si verifica per un solo periodo di imposta)

Imprese in contabilità ordinaria per obbligo

(società di capitali, imprese individuali e società di persone che non possono avvalersi del regime di contabilità semplificata in quanto superano i limiti stabiliti dall’art. 18 del DPR 600/73)

Quando:

·     i ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risultano superiori a quelli dichiarati in almeno due periodi d’imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare;

·     (oppure) è dichiarata l’inattendibilità della contabilità sulla base dei criteri stabiliti dal DPR 570/96;

·     (oppure) emergono significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, individuati con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Sempre (anche se la non congruità si verifica per un solo periodo di imposta)

3.5 società non operative

Il DL 223/2006 interviene anche in materia di società non operative. Vengono, in particolare, riviste:

le percentuali per la verifica della operatività e la determinazione del reddito minimo;

le esimenti.

La disposizione non ha subito modifiche nell’iter di conversione in legge del provvedimento.

Ricavi minimi

Si considerano “non operative” le società con un ammontare complessivo di ricavi, di incrementi delle rimanenze e di proventi (esclusi i proventi straordinari), risultanti dal conto economico, inferiori alla somma degli importi che risultano applicando:

il 2% (prima 1%) al valore delle azioni e quote, comprese quelle immobilizzate ed esenti, aumentato dei valori dei crediti da operazioni di finanziamento;

il 6% (prima 4%) al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e navi (art. 8-bis co. 1 lett. a) DPR 633/72), anche in locazione finanziaria;

il 15% al valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.

Reddito minimo

Il reddito della società non operativa si presume non inferiore all’ammontare della somma degli importi derivanti dall’applicazione delle seguenti percentuali:

1,5% (prima 0,75%) sul valore dei titoli e quote di cui all’art. 85 co. 1 lett. c) TUIR, aumentato del valore dei crediti;

4,75% (prima 3%) sul valore dei beni immobili che costituiscono immobilizzazioni;

12% sul valore delle altre immobilizzazioni.

Esimenti

Sono espressamente escluse dall’ambito di applicazione della disposizione:

i soggetti ai quali, “per la particolare attività svolta”, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali;

i soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta;

le società in amministrazione controllata o straordinaria;

le società e gli enti i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati italiani;

le società esercenti pubblici servizi di trasporto.

È stata, invece, eliminata la causa di esclusione prima prevista per i soggetti che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell’attività.

3.6 presunzione di residenza delle società controllate o gestite da società italiane

Per effetto del DL 223/2006, si considerano residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, le società e gli enti non residenti che detengono partecipazioni di controllo (art. 2359 co. 1 c.c.) in società ed enti residenti, qualora siano a loro volta:

controllati, anche indirettamente, da società ed enti residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 2359 co. 1 c.c.;

ovvero amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

La disposizione non ha subito modifiche nell’iter di conversione in legge del provvedimento.

Verifica della sussistenza del controllo

Ai fini della verifica della sussistenza del controllo, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato.

Per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti al coniuge, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.

Decorrenza

La disposizione ha effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 4.7.2006 (anno 2006 per i soggetti “solari”).

3.7 acconti ires e irap per il 2006

Il DL 223/2006 ha previsto che, ai fini della determinazione degli acconti IRES e IRAP dovuti per il 2006, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del decreto stesso.

La norma precisa che eventuali conguagli rispetto all’acconto già versato "sono versati insieme alla seconda ovvero unica rata dell’acconto", in scadenza a novembre 2006 (per i soggetti “solari”).

3.7.1 Soggetti interessati

Interessati all’obbligo di ricalcolo sono soltanto i soggetti IRES, con esclusione quindi di imprenditori individuali e società di persone commerciali (snc, sas e soggetti assimilati).

3.7.2 Acconto IRES

Con specifico riferimento all’IRES, l’obbligo di ricalcolo interessa i contribuenti per i quali, alla data del 4.7.2006, non sono ancora scaduti i termini ordinari per il versamento della prima o unica rata di acconto.

Così, ad esempio, l'obbligo di ricalcolo dell’acconto IRES già in sede di corresponsione della prima rata (ove dovuta):

non interessa i soggetti solari che hanno approvato il bilancio d'esercizio nei 120 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta: per tali società, infatti, alla predetta data del 4.7.2006, i termini ordinari di versamento erano già scaduti (anche se poi il versamento è stato differito al 20.7.2006 con la maggiorazione dello 0,4%);

interessa invece i soggetti solari che hanno approvato il bilancio d'esercizio nei 180 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta: per tali società, infatti, alla predetta data del 4.7.2006, i termini ordinari di versamento (20.7.2006) non erano ancora scaduti.

Si ricorda che, qualora i soggetti di cui all’ultimo punto abbiano comunque provveduto al pagamento della prima rata dell'acconto IRES 2006 sulla scorta dell'imposta indicata nel modello UNICO 2006, se del caso possono integrare, entro il 21.8.2006, il versamento effettuato con la maggiorazione dello 0,4%.

3.7.3 Acconto IRAP

Diversamente da quanto riportato nel precedente § 3.7.2, l’obbligo di ricalcolo dell’acconto IRAP interessa i contribuenti per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione, non sono ancora scaduti i termini ordinari per il versamento della prima o unica rata di acconto.

L’obbligo di rideterminazione di detto acconto, infatti, è stato previsto soltanto dalla richiamata legge di conversione.

3.7.4 Disposizioni applicabili in sede di ricalcolo

L'obbligo di ricalcolo dovrebbe riguardare:

tutte le disposizioni recate dal DL 223/2006 in materia di reddito d'impresa;

aventi effetto dal 2006, con esclusione dunque di quelle applicabili dal 2007.

4 novità in materia di immobili

Con la legge di conversione del DL 223/2006, il regime IVA delle cessioni e delle locazioni aventi ad oggetto immobili (abitativi e strumentali) subisce significative correzioni rispetto alla disciplina originariamente prevista dal decreto (per la quale si rimanda alla circolare della Fondazione Aristeia, servizio per la clientela, 6.7.2006 n. 18).

4.1 Locazioni di fabbricati abitativi

Le locazioni di fabbricati abitativi effettuate da esercenti imprese, arti o professioni sono esenti ai fini IVA e soggette ad imposta proporzionale di registro (2%).

Ricordiamo che:

rientrano nella categoria degli immobili abitativi i fabbricati classificati o classificabili nella categoria A, esclusi gli A10 (uffici);

anche prima dell’intervento del DL 223/2006, le locazioni di immobili abitativi effettuate da esercenti imprese, arti o professioni erano esenti ai fini IVA (e soggette ad imposta di registro con l’aliquota proporzionale del 2%), con l’eccezione delle locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese che li avevano costruiti per la vendita (imponibili ai fini IVA con aliquota del 10%).

4.2 Locazioni di fabbricati strumentali

Le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da esercenti arti, imprese o professioni sono imponibili ai fini IVA e soggette ad imposta di registro in misura proporzionale (1%) se sono effettuate:

nei confronti di soggetti che detraggono l’IVA in misura non superiore al 25% (es. medici e banche); ovvero

nei confronti di soggetti che non sono soggetti passivi d’imposta (es. enti non commerciali, privati consumatori).

In tutti gli altri casi le locazioni sono esenti, con l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale (1%), ferma restando la possibilità di optare nel contratto di locazione per l’imponibilità IVA. L’eventuale esercizio dell’opzione per l’imponibilità ai fini IVA non fa comunque venire meno l’obbligo di versare l’imposta di registro.

Per i contratti in corso al 4.7.2006 dovrà essere presentata apposita dichiarazione per la registrazione; nella stessa dichiarazione può essere esercitata, in presenza dei presupposti di legge, l’opzione per l’applicazione dell’IVA. Modalità e termini per la presentazione della predetta dichiarazione e per il versamento dell’imposta di registro saranno stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro il 15.9.2006.

Si ricorda che sono strumentali gli immobili non suscettibili, per le loro caratteristiche, di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. Nella pratica si tratta degli immobili classificati o classificabili nelle categorie B, C, D, E e A10.

 

Immobile

Locatore

Conduttore

IVA

Registro

Abitativo

Soggetto IVA

Chiunque

Esente

2%

Strumentale

Soggetto IVA

Soggetti con detraibilità fino al 25%

Imponibile (20%)

1%

Strumentale

Soggetto IVA

Soggetto non IVA (es. consumatore privato)

Imponibile (20%)

1%

Strumentale

Soggetto IVA con opzione

Altri soggetti

Imponibile (20%)

1%

Strumentale

Soggetto IVA senza opzione

Altri soggetti

Esente

1%

4.3 Cessioni di fabbricati abitativi

La cessione di fabbricati abitativi:

è imponibile ai fini IVA e soggetta alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, se effettuata da imprese costruttrici o di ristrutturazione che hanno ultimato la costruzione o la ristrutturazione da meno di 4 anni;

è esente ai fini IVA e soggetta alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura proporzionale se effettuata da soggetti passivi d’imposta diversi da quelli sopra richiamati.

Restano in ogni caso confermate le agevolazioni previste per l’acquisto della “prima casa”, sia ai fini dell’IVA che dell’imposta di registro.

Ove dovute in misura proporzionale, le imposte ipotecarie e catastali trovano applicazione, rispettivamente:

con aliquota del 2%, per quanto concerne l’imposta ipotecaria;

con aliquota dell’1%, per quanto concerne l’imposta catastale.

4.4 Cessioni di fabbricati strumentali

Le cessioni di fabbricati strumentali sono, ai fini IVA, generalmente esenti; diventano obbligatoriamente imponibili nelle seguenti ipotesi:

cessioni effettuate dalle imprese costruttrici e di ristrutturazione per gli immobili ceduti non oltre i quattro anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento di recupero edilizio;

cessioni effettuate nei confronti di soggetti che detraggono l’IVA in misura non superiore al 25% (es. medici e banche); ovvero

cessioni effettuate nei confronti di soggetti che non sono soggetti passivi d’imposta (es. enti non commerciali, privati consumatori).

In tutti gli altri casi, ordinariamente esenti, il cedente può optare per l’assoggettamento ad IVA facendo constatare l’opzione nell’atto di vendita.

Per le cessioni degli immobili strumentali, siano esse esenti ovvero imponibili, è poi prevista l’applicazione:

dell’imposta di registro nella misura fissa di euro 168;

dell’imposta ipotecaria in misura del 3%;

dell’imposta catastale nella misura dell’1%.

 


Immobile

Cedente

Acquirente

IVA

Registro

Ipotecarie

Catastali

Abitativo

Impresa di costruzione o di ristrutturazione che ha ultimato gli interventi da meno di 4 anni

Chiunque

Imponibile

168 euro

168 + 168 euro

4% prima casa

10% altre abitazioni

20% lusso

Abitativo

Altri soggetti IVA

Chiunque

Esente

3% prima casa

168 + 168 euro

7% altre abitazioni

2% + 1%

Strumentale

Impresa costruttrice o di ristrutturazione che ha ultimato gli interventi da meno di 4 anni

Chiunque

Imponibile (20%)

168 euro

3% + 1%

Strumentale

Altri soggetti IVA

Soggetti con detraibilità fino al 25%

Imponibile (20%)

168 euro

3% + 1%

Strumentale

Altri soggetti IVA

Soggetto non IVA (es. consumatore privato)

Imponibile

(20%)

168 euro

3% + 1%

Strumentale

Altri soggetti IVA con opzione

Altri soggetti

Imponibile

(20%)

168 euro

3% + 1%

Strumentale

Altri soggetti IVA senza opzione

Altri soggetti

Esente

168 euro

3% + 1%


4.5 leasing immobiliari

Le regole previste per le locazioni valgono anche per i contratti di leasing immobiliare, relativamente al trattamento fiscale applicabile sui canoni periodici addebitati all’utilizzatore.

Per quanto concerne invece il trattamento fiscale applicabile sul prezzo di riscatto finale, operano le regole proprie delle operazioni di cessione.

Per i leasing immobiliari aventi per oggetto fabbricati strumentali viene tuttavia previsto che, in sede di riscatto finale del bene, l’imposta di registro precedentemente corrisposta sui canoni periodici (1% dei canoni) può essere posta a decurtazione dell’importo dovuto a titolo di imposte ipotecarie e catastali.

4.6 Rettifica della detrazione Iva

Ai fini della rettifica della detrazione dell’IVA, si distingue tra fabbricati abitativi e fabbricati strumentali.

4.6.1 Fabbricati abitativi

Nel caso di fabbricati abitativi, ai fini della rettifica della detrazione, valgono le seguenti regole:

per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale la rivendita dei fabbricati, la rettifica non si effettua per i fabbricati abitativi posseduti alla data del 4.7.2006;

per le imprese chi li hanno costruiti o che vi hanno eseguito interventi di ristrutturazione, la rettifica non si effettua per i fabbricati completati alla data del 4.7.2002.

4.6.2 Fabbricati strumentali

Per i fabbricati strumentali, la rettifica si effettua esclusivamente se nel primo atto stipulato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (atto di locazione o di cessione) non viene esercitata l’opzione per l’imponibilità IVA.

4.7 dichiarazioni sostitutive di atto notorio in sede di cessione

All’atto della cessione dell’immobile, anche se assoggettata a IVA, le parti hanno l’obbligo di produrre apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio recante l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo.

Sempre con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, le parti hanno l’obbligo di dichiarare se si sono avvalse di un mediatore e, in tale evenienza, occorre dichiarare:

il corrispettivo pattuito per la mediazione,

le relative modalità di pagamento;

il numero di partita IVA o il codice fiscale dell’agente immobiliare.

In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati:

si applica la sanzione amministrativa da 500,00 a 10.000,00 euro;

ai fini dell’imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore.

Le nuove disposizioni trovano applicazione a partire dal 6.7.2006.

4.8 poteri di accertamento dell’ufficio

In relazione alle operazioni immobiliari, il DL 223/2006 convertito amplia in modo significativo il potere di accertamento degli Uffici.

4.8.1 Imposte dirette

L’Amministrazione finanziaria può rettificare direttamente il reddito d’impresa quando il valore di mercato (c.d. valore normale) degli immobili oggetto di cessione è superiore al corrispettivo dichiarato.

In questa circostanza non è necessario che gli Uffici provino, ad esempio, l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione dei redditi.

4.8.2 IVA

Gli uffici possono rettificare direttamente la dichiarazione annuale IVA quando il corrispettivo della cessione di beni immobili e relative pertinenze è inferiore al valore di mercato (c.d. valore normale).

Ai fini in esame si prevede ulteriormente che il valore di mercato non possa essere inferiore all’ammontare del mutuo fondiario o del finanziamento bancario contratto ai fini dell’acquisto.

4.8.3 Imposta di registro

Gli Uffici possono rettificare il valore dichiarato in atto se questo risulta inferiore al valore venale dell’immobile.

Tale potere di rettifica opera solo con riguardo alle cessioni diverse da quelle che intervengono tra privati consumatori aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze.

4.9 locazioni di azienda

In determinate ipotesi, il nuovo regime di tassazione applicabile alle locazioni di fabbricati si estende anche alle locazioni di azienda.

La norma non opera in via generale, ma impone che sia derogato il regime di tassazione previsto per la locazione di azienda quando si verifichino contemporaneamente due condizioni:

il valore di mercato dei fabbricati deve risultare superiore al 50% del valore complessivo dell’azienda;

l’eventuale applicazione dell’IVA e dell’imposta di registro secondo le regole previste per le locazioni d’azienda, unitariamente considerata, deve consentire il conseguimento di un risparmio d’imposta rispetto a quella prevista per le locazioni di fabbricati.

4.10 nozione di terreno edificabile

È stata introdotta, per via normativa, una definizione di area fabbricabile valevole agli effetti:

delle imposte dirette;

dell’IVA e dell’imposta di registro;

dell’ICI.

Per “area fabbricabile” si intende quella utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi.

Ad avviso dell’Amministrazione finanziaria (circ. 4.8.2006 n. 28, § 23), la norma avrebbe natura interpretativa e quindi opererebbe anche per il passato.

La disposizione non ha subito modifiche nell’iter di conversione in legge del provvedimento.

4.11 trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati

A decorrere dagli atti pubblici formati e dalle scritture private autenticate dal 4.7.2006, è stata abrogata l’agevolazione prevista a favore dei trasferimenti di immobili compresi nei piani urbanistici particolareggiati (imposta di registro nella misura proporzionale dell’1% e imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 168,00 euro ciascuna).

I suddetti trasferimenti ritornano, pertanto, ad essere tassati con l’aliquota:

dell’8% per l’imposta di registro;

del 2% per l’imposta ipotecaria;

dell’1% per l’imposta catastale.

Unica eccezione a tale regola è rappresentata dai trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati, diretti all’attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata pubblica. Per tali trasferimenti continua ad applicarsi l’agevolazione con imposta di registro all’1% e imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

4.12 Trasferimenti immobiliari tra privati

Con riferimento all’acquisto di immobili abitativi tra privati-persone fisiche, il DL 223/2006 modifica e integra la Finanziaria 2006, prevedendo che:

su richiesta dell’acquirente al notaio, l’imposta di registro, ipotecaria e catastale venga determinata a partire dalla rendita dell’immobile (c.d. “valutazione automatica”);

i privati-persone fisiche hanno comunque l’obbligo di indicare il corrispettivo pattuito nell’atto di acquisto;

a fronte dell’esercizio della predetta facoltà, gli onorari notarili sono ridotti del 30%;

in caso di occultamento, anche parziale, del corrispettivo pattuito, le imposte sono dovute sull’intero corrispettivo ed è prevista una sanzione amministrativa dal 50% al 100% della differenza tra imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratta la sanzione ordinariamente prevista (art. 71 del DPR 131/86).

5 Novità in materia di IVA

In materia di IVA, il DL 223/2006 ha previsto:

l’applicazione dell’aliquota ordinaria del 20% a beni e servizi in precedenza soggetti ad aliquota ridotta;

la proroga dell’aliquota ridotta del 10% per le manutenzioni edilizie;

la reintroduzione dell’obbligo di presentazione degli elenchi dei clienti e dei fornitori.

5.1beni e servizi ad aliquota iva ordinaria

Alle consumazioni obbligatoriamente imposte nei locali da ballo si applica l’aliquota IVA ordinaria (20%), mentre restano assoggettate ad aliquota ridotta (10%) le consumazioni facoltative.

L’aliquota del 20% diventa applicabile anche per i servizi telefonici resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico.

Per i seguenti beni, con riferimento ai quali il DL 223/2006 aveva inizialmente previsto l’aliquota del 20%, continua invece ad applicarsi l’aliquota del 10% (modifica introdotta in sede di conversione):

prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simili) in confezione non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune;

cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune;

francobolli da collezione e collezioni di francobolli.

5.2 Proroga dell’aliquota IVA ridotta per le manutenzioni edilizie

Per le prestazioni fatturate a partire dall'1.10.2006 e fino al 31.12.2006, è stata reintrodotta l'aliquota IVA ridotta del 10% sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo (ex art. 7 co. 1 lett. b) della L. 488/99).

5.3elenchi dei clienti e dei fornitori

I soggetti passivi IVA dovranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente per via telematica, l’elenco:

dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture;

dei soggetti, titolari di partita IVA, da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini IVA.

Per il periodo d’imposta 2006, l’elenco dei clienti comprenderà solo i titolari di partita IVA, restando quindi esclusi:

i “privati consumatori”;

gli enti non commerciali.

Dal periodo d’imposta 2007, invece, gli elenchi comprenderanno tutte le fatture emesse, a prescindere dalla qualifica soggettiva del cessionario/committente (soggetto IVA o privato), ferma restando l’esclusione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi certificate mediante scontrino o ricevuta fiscale.

L’operatività della disposizione - che non ha subito modifiche nell’iter di conversione in legge del provvedimento - è peraltro subordinata all’emanazione di un provvedimento attuativo da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La disposizione non ha subito modifiche nell’iter di conversione in legge del provvedimento.

6 altre principali Novità riguardanti le persone fisiche

6.1detrazione IRPEF per le spese di ristrutturazione EDILIZIA

Relativamente alla detrazione IRPEF per le spese di ristrutturazione edilizia, il DL 223/2006 ha previsto:

l’obbligo di indicazione del costo della manodopera nella fattura emessa dal soggetto che esegue l’intervento;

la riduzione della misura della detrazione (dal 41% al 36%).

6.1.1 Indicazione del costo della manodopera

A decorrere dalle spese sostenute dal 4.7.2006, la detrazione IRPEF per lavori di recupero edilizio si applica a condizione che, nella fattura emessa dal soggetto che esegue l’intervento, venga separatamente esposto il costo della manodopera.

Tale disposizione non ha subito modifiche nell’iter di conversione in legge del provvedimento.

6.1.2 Riduzione della misura della detrazione

Per il periodo dall’1.10.2006 al 31.12.2006, la percentuale di detrazione fruibile viene diminuita al 36% nei limiti di 48.000 euro per abitazione. Tale modifica è direttamente collegata al ripristino dell'aliquota IVA ridotta (10%) sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo, secondo quanto sopra riportato.

Alla luce del quadro così delineato:

la detrazione IRPEF nella misura del 41% può essere fruita solo ed esclusivamente in corrispondenza di lavori fatturati con l’aliquota del 20%: pertanto, per i lavori fatturati con l’aliquota del 10% dovrà essere applicata la detrazione dall’IRPEF nella misura del 36%;

il limite di spesa sul quale applicare la percentuale di detrazione (48.000 euro) è ora fissato espressamente nella sua misura massima e complessiva in relazione a ciascun immobile e va suddiviso tra i soggetti che hanno diritto alla detrazione.

6.2 Incentivi all’esodo dei lavoratori - abolizione della tassazione separata “agevolata”

È stata abolita la disposizione che prevedeva un regime agevolato per la tassazione separata delle somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori che avevano superato l’età di:

50 anni, se donne;

55 anni, se uomini.

Pertanto, gli incentivi in esame:

sono ora imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge;

diventano tassati con la stessa aliquota applicata al TFR, mentre prima era ridotta alla metà.

Decorrenza

In sede di conversione in legge del provvedimento, è stato precisato che la disciplina previgente continua ad applicarsi con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati:

prima del 4.7.2006;

anche successivamente al 4.7.2006, purché in attuazione di accordi o atti che abbiano data certa anteriore a tale data.

6.3 stock option

In sede di conversione in legge del DL 223/2006 è stato reintrodotto il regime agevolativo previsto per le stock option assegnate a dipendenti e amministratori, subordinandolo al verificarsi di ulteriori condizioni rispetto a quelle previste in passato.

In particolare, analogamente a quanto avveniva in precedenza, l’esclusione da imposizione della differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente o amministratore resta subordinata alla condizione che:

il prezzo pagato dal dipendente sia almeno pari al valore delle azioni stesse al momento dell’offerta;

le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentino una percentuale di diritto di voto esercitabile in assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale non superiore al 10%.

In aggiunta ai suddetti requisiti, viene ora stabilito che:

il dipendente non deve cedere le azioni ricevute nei cinque anni successivi alla data dell’assegnazione;

nello stesso periodo quinquennale, sulle medesime azioni non devono essere costituite garanzie in qualsiasi forma (es. pegno, disposizioni di mandato a vendere, ecc.);

il valore delle azioni assegnate non deve superare l’importo della retribuzione lorda annua relativa al periodo d’imposta precedente a quello dell’assegnazione (vale a dire, la retribuzione annua calcolata al lordo di imposte, contributi e deduzioni, quale risulta dal CUD).

Il mancato rispetto anche solo di una delle predette condizioni comporta il venir meno della possibilità di fruire del regime agevolativo.

Le nuove regole di tassazione valgono per tutti i piani di stock option, inclusi quelli deliberati anteriormente al 5.7.2006.

Effetti del mancato rispetto delle nuove condizioni ai fini previdenziali

Qualora non siano rispettati i nuovi requisiti previsti dal DL 223/2006, con riferimento ai soli nuovi piani di stock option deliberati a decorrere dal 5.7.2006, il reddito di lavoro dipendente (determinato in misura pari alla suddetta differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente) viene preso in considerazione anche ai fini della determinazione della base contributiva.

Questo, anche quando la cessione delle azioni avvenga successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, in deroga a quanto previsto per i piani di azionariato deliberati antecedentemente. In ogni caso, per il calcolo delle prestazioni ai fini pensionistici, il predetto fringe benefit rileva ai soli fini delle anzianità maturate successivamente al 4.7.2006.

6.4 cessione di fabbricati pervenuti per donazione

Il DL 223/2006 ha modificato il regime fiscale delle plusvalenze immobiliari realizzate dai soggetti IRPEF, nella parte in cui si prevedeva in ogni caso non sussistente l’intento speculativo nelle cessioni di fabbricati ricevuti per donazione. È stato, infatti, previsto che:

in caso di cessione di immobili ricevuti per donazione, sussiste il presupposto per l’emersione di una plusvalenza imponibile, al pari di quanto avviene per gli immobili acquisiti a titolo oneroso, se  il trasferimento avviene entro i cinque anni dall’acquisizione;

il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante;

per la determinazione del costo di acquisto o di costruzione da contrapporre al corrispettivo di cessione, si fa riferimento al costo del donante.

La disposizione non ha subito modifiche nell’iter di conversione in legge del provvedimento.

6.5 soggetti non residenti – esclusione della “no tax area”

I soggetti fiscalmente non residenti in Italia non possono più beneficiare della “no tax area”, in relazione ai redditi prodotti nel territorio dello Stato.

Resta fermo che i soggetti non residenti non possono beneficiare delle deduzioni per carichi di famiglia.

La disposizione non ha subito modifiche nell’iter di conversione in legge del provvedimento.

7 nuovi reati tributari

Sono state introdotte nuove fattispecie penali tributarie, non modificate nell’iter di conversione in legge del provvedimento.

7.1 Omesso versamento di Iva

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque ometta il versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale:

entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo;

per un importo superiore a 50.000,00 euro.

7.2 indebita compensazione

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versi le somme dovute, per un importo superiore a 50.000,00 euro, utilizzando in compensazione nel modello F24 crediti non spettanti o inesistenti.

 

Restiamo a completa disposizione per ogni necessità o chiarimento.

Cordiali saluti.

Breno, 01/09/2006.

 

Firmato  Studio Ducoli