STUDIO DUCOLI

DOTTORI COMMERCIALISTI

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IVA sulle autovetture aziendali e professionali

Detrazione forfetaria del 40%

 

INDICE

 

1 Premessa              

2 L’autorizzazione comunitaria

2.1 Termine di validità dell’autorizzazione

2.2 Automezzi oggetto della misura restrittiva

2.3 Spese con detrazione IVA limitata

2.4 Spese escluse dalla limitazione della detrazione

3 Detrazione IVA per gli acquisti effettuati dal 14.9.2006 al 26.6.2007

4 Detrazione IVA per gli acquisti effettuati dal 27.6.2007


1 premessa

In sede di conversione del DL 258/2006, è stato stabilito che, ad eccezione degli agenti e rappresentanti di commercio, l’IVA detraibile sulle autovetture aziendali e professionali sarà fissata:

- nella misura percentuale autorizzata dal Consiglio UE;

- a far data dalla pubblicazione nella G.U.C.E. della relativa autorizzazione;

- senza possibilità di prova contraria.

2 L’autorizzazione comunitaria

La decisione del Consiglio UE del 18.6.2007, che ha autorizzato l’Italia a predeterminare, nella misura del 40%, la quota dell’IVA detraibile sulle autovetture utilizzate nell’ambito dell’attività economica esercitata (d’impresa o di arte o professione), è stata pubblicata nella G.U.C.E. del 27.6.2007.

Da tale data, pertanto, l’IVA assolta sugli acquisti e sulle importazioni dei beni e dei servizi di cui alle lett. c) e d) dell’art. 19-bis1 del DPR 633/72 può essere detratta nella misura massima del 40%, mentre la restante quota del 60%, riferita all’uso “privato” dei veicoli, non può essere tassata come autoconsumo.

2.1 Termine di validità dell’autorizzazione

L’autorizzazione in oggetto, che rappresenta una deroga al generale diritto di detrazione riconosciuto ai soggetti passivi, scadrà:

- alla data di entrata in vigore delle norme comunitarie che stabiliscono quali spese relative ai veicoli stradali a motore non possono beneficiare della detrazione totale dell’IVA;

- comunque, il 31.12.2010.

2.2 automezzi oggetto della misura restrittiva

La detrazione ridotta al 40% riguarda l’IVA assolta sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non interamente utilizzati per fini imprenditoriali e professionali.

Si tratta dei veicoli a motore, esclusi i trattori agricoli o forestali:

- normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o di beni;

- la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg.;

- il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.

2.3 Spese con detrazione IVA limitata

Le spese con IVA detraibile nella misura del 40% riguardano:

- l’acquisto dei veicoli, compresi i contratti di assemblaggio e simili;

- la fabbricazione;

- l’acquisto intracomunitario;

- l’importazione;

- il leasing;

- il noleggio,

- la modificazione, la riparazione e la manutenzione;

- le cessioni o le prestazioni effettuate in relazione ai veicoli e al loro uso, compresi i carburanti e i lubrificanti.

2.4 Spese escluse dalla limitazione della detrazione

La limitazione della detrazione non si applica alle spese relative ai:

- veicoli rientranti tra i beni strumentali del soggetto passivo;

- veicoli utilizzati come taxi;

- veicoli utilizzati, ai fini della formazione, dalle scuole guida;

- veicoli utilizzati dalle imprese di noleggio o leasing;

- veicoli utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio.

3 Detrazione IVA per gli acquisti effettuati dal 14.9.2006 al 26.6.2007

Per gli acquisti e le importazioni dei beni/servizi di cui all’art. 19-bis1 co. 1 lett. c) e d) del DPR 633/72, effettuati nel periodo 14.9.2006–26.6.2007, la misura della detrazione dipende esclusivamente dalla destinazione del bene/servizio (c.d. “inerenza”), ossia dall’utilizzo del medesimo nello svolgimento dell’attività d’impresa (o di arte o professione).

L’inerenza si determina secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati (es. chilometraggio, giorni di utilizzo per l’attività imprenditoriale/professionale rispetto all’utilizzo privato, ecc.); è quindi onere del soggetto passivo dimostrarla, posto che resta indetraibile la quota-parte di imposta riferita ad utilizzi estranei rispetto all’attività soggetta a IVA.

4 Detrazione IVA per gli acquisti effettuati dal 27.6.2007

Per gli acquisti e le importazioni effettuati dal 27.6.2007, la detrazione spetta nella misura massima del 40%, fatta eccezione per gli agenti e i rappresentanti di commercio, che possono recuperare integralmente l’imposta assolta “a monte”.

Sulla scorta delle istruzioni relative alla compilazione del modello di rimborso forfetario IVA, il momento di effettuazione dei suddetti acquisti/importazioni coincide con la data di emissione della fattura o di altro documento equipollente (bolletta doganale d’importazione, scheda carburante), mentre si prescinde dalla data di registrazione del medesimo da parte del destinatario.

Veicoli qualificati come beni strumentali

La decisione del Consiglio UE esclude dalla limitazione della detrazione i veicoli rientranti tra i beni strumentali del soggetto passivo, che sono considerati come una categoria a sé stante rispetto alle altre individuate dalla stessa decisione.

Diversamente dall’orientamento dell’Amministrazione finanziaria, per la quale solo determinati veicoli (nella specie, quelli utilizzati dalle scuole guida e quelli utilizzati per l’attività di noleggio) si considerano strumentali, sembrerebbe quindi che a tutti i veicoli utilizzati in modo esclusivo nell’esercizio dell’attività d’impresa (o di arte o professione) debba essere riconosciuta la detrazione integrale dell’imposta.

In base a questa lettura, la lett. c) dell’art. 19-bis1 del DPR 633/72, nella parte in cui limita il recupero dell’IVA nella misura del 40% anche per i veicoli utilizzati esclusivamente per finalità imprenditoriali/professionali, appare pertanto in contrasto con la decisione del Consiglio UE.

 

Rimaniamo a Vostra completa disposizione per ogni necessità o chiarimento.

Breno,  11 Luglio 2007

Studio Ducoli

Firmato Dott.Giacomo Ducoli

 

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